Un appuntamento di lavoro importante, una vacanza da lungo attesa, un viaggio di nozze possono all’improvviso essere “rovinati” e compromessi dalla cancellazione del volo da parte di una compagnia aerea, nonostante la prenotazione. In questi casi, i passeggeri sono tutelati da norme, leggi, direttive europee e convenzioni internazionali che tutelano i diritti del viaggiatore, tra cui anche il diritto al rimborso del volo cancellato. Il corrispettivo del rimborso non sempre equivale al biglietto, si tratta piuttosto di un diritto alla compensazione pecuniaria ed è compreso tra i 250 € e i 600 €. Ma vediamo nel dettaglio cosa fare per richiedere il rimborso del volo cancellato e soprattutto quali sono le condizioni per poterlo richiedere, perché non sempre dipende dalle compagnie aeree.
Il Regolamento 261/2004/CE definisce la “cancellazione del volo” come l’evento per cui un volo previsto dalla compagnia aerea vene successivamente cancellato. La normativa contempla la possibilità per i passeggeri che hanno prenotato di godere del diritto di ricevere adeguata assistenza qualora la comunicazione della cancellazione avviene in aeroporto al momento dell’imbarco e la proposta di soluzioni alternative valide o il beneficio di una compensazione economica per il disagio.
Una delle prime misure che la compagnia mette in atto verso il viaggiatore che subisce il disservizio è la riprotezione, ovvero l’offerta gratuita di un volo alternativo in tempi brevi e possibilmente entro gli stessi orari prenotati dal passeggero. Nel caso in cui, la proposta non è accettata dal passeggero perché l’appuntamento di lavoro risulterebbe ugualmente compromesso o le coincidenze perse, si ha diritto al rimborso immediato dell’importo totale del biglietto aereo, comprese le tasse aeroportuali.
In caso di ricollocamento del volo, la compagnia deve cercare di sollevare in tutti i modi il disagio procurato fornendo i seguenti servizi:
Se la compagnia aerea non dovesse fornire i servizi citati, si può richiedere il rimborso anche per tutte le spese extra sostenute e certificate, conservando tutti gli scontrini e ricevute. Allo stesso modo, se la cancellazione del volo ha provocato danni o disagi irreparabili, si può richiedere il rimborso previa presentazione di fatture, ricevute e ticket che testimonino e quantifichino il danno subito.
Un caso particolare è quando la compagnia aerea necessita di atterrare in un aeroporto diverso da quello previsto di destinazione. In questo caso, i passeggeri hanno diritto al trasporto – a carico della compagnia aerea stessa – verso l’aeroporto di destinazione iniziale. Se non fosse possibile, si ha, comunque, diritto al rimborso per le spese subite per raggiungere la destinazione.
Il passeggero non ha sempre diritto al rimborso. Un volo cancellato non è rimborsabile se la compagnia aerea dimostra che la cancellazione è stata dovuta a cause di forza maggiore e avverse (sicurezza, scioperi, condizioni meteorologiche). Altre condizioni per cui non si ha diritto al rimborso sono:
Se la proposta del cambio volo non è comunque soddisfacente, il passeggero può richiedere ugualmente il rimborso. La richiesta di rimborso si può effettuare fino a 2 anni dall’avvenuta cancellazione del volo.
Per richiedere il rimborso occorre conservare il biglietto (cartaceo o e-ticket) e nel caso di cancellazione senza preavviso in aeroporto anche la carta di imbarco e gli scontrini e le fatture per le spese extra sostenute per il disagio, nonché copia del documento di identità.
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